Intelligenza Artificiale: prime regole dal Governo e impatti sulle PMI

Intelligenza Artificiale: prime regole dal Governo e impatti sulle PMI

A cura di Enzo Veiluva

Breve sintesi dei principali aspetti definiti nel DDL del Governo sull’IA e quali impatto per le PMI

Mercoledì 13 marzo il Parlamento Europeo approvava il testo del Regolamento sull’Intelligenza Artificiale (di seguito: Regolamento o AI Act). A poco più di un mese, il Consiglio dei Ministri italiano (23 aprile) approva un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia di Intelligenza Artificiale, proprio in continuità con l’AI Act.

Questa accelerazione normativa dell’Europa e del Governo Italiano sul tema dell’IA sta a dimostrare quanto sia ritenuto strategico l’argomento, ma al tempo stesso quanto forte sia la preoccupazione dei rischi e dell’evoluzione, se non vengono definiti paletti e regole chiare di utilizzo. E pensare che il tema dell’IA non è recente, la data di nascita ufficiale dell’IA, risale ben al 1956, l’anno del famoso seminario estivo tenutosi presso il Dartmouth College di Hanover (New Hampshire). A 70 anni di distanza da allora il contesto è però totalmente diverso: la digitalizzazione dei nostri dati, l’informatizzazione dei sistemi e dei processi, la profilazione continua a cui siamo sottoposti, i rischi e pericoli del furto d’identità digitale e decisione automatizzata ci portano ad un mondo dove l’uso dell’IA può avvenire esclusivamente in presenza di regole chiare e di tutele!

Ed è proprio su questi temi che si sviluppa il DDL italiano, focalizzandosi sulle opportunità che offrono le nuove tecnologie, ma anche i rischi legati al loro uso improprio, al loro sottoutilizzo o al loro impiego dannoso.

I capi su cui si sviluppano i 26 articoli del DDL prendono in considerazione cinque punti:

  1. Finalità e principi.
  2. L’uso dell’IA nei settori (sanità, lavoro, giustizia, etc)
  3. Strategia del Governo e attività di promozione.
  4. La tutela del diritto di autore.
  5. Le sanzioni.

Finalità e Principi

Principio sovrano l’IA (ricorda un po’ la prima legge sulla robotica): è uno strumento di supporto e non deve pregiudicare in alcun modo i diritti e le libertà dell’essere umano; deve essere sempre garantita e vigilata la correttezza, l’attendibilità, la sicurezza, la qualità, l’appropriatezza e la trasparenza.

L’uso dell’IA non deve quindi creare situazioni di discriminazione e occorre soprattutto porre massima attenzione al suo utilizzo malevolo, presidiando la cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di Intelligenza Artificiale, secondo un approccio proporzionale e basato sul rischio.

L’uso dell’IA nei vari settori

Alcuni ambiti come la sanità, il lavoro, la ricerca offrono casi utili di applicazione dell’IA, ed il Governo ribadisce, che il tutto deve avvenire sempre nel pieno rispetto del regolamento UE n. 679/2016, da parte dei soggetti autorizzati per legge a trattare dati personali.

I trattamenti di dati sanitari eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di Intelli genza Artificiale per finalità terapeutica e farmacologica, sono dichiarati di rilevante interesse pubblico.

Si istituisce una piattaforma di Intelligenza Artificiale per il supporto alle finalità di cura e, in particolare, per l’assistenza territoriale, in capo ad AGENAS (Agenzia Nazionale Sanità), che con proprio provvedimento, specifica i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite all’interno della piattaforma, nonché le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Idem per il l’utilizzo in ambito lavoro vale in primis il principio di equità e non discriminazione, stabilendo che l’utilizzo dei sistemi di IA non può in nessun caso creare situazioni di discriminazione.

Per l’utilizzo dell’IA nel settore dell’attività della pubblica amministrazione la finalità principale è l’efficienza dell’attività amministrativa, come pure nell’amministrazione della giustizia l’utilizzo dell’IA è consentito esclusivamente per finalità strumentali e di supporto, quindi per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario anche finalizzata all’individuazione di orientamenti interpretativi.

Strategia governativa sull’IA

Il Capo normativo mette subito in chiaro la strategia ed i ruoli del governo sull’IA:

  • La strategia nazionale per l’Intelligenza Artificiale è predisposta e aggiornata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  • La strategia favorisce la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati relativamente allo sviluppo e adozione di sistemi di Intelligenza Artificiale.
  • l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono Autorità nazionali per l’Intelligenza Artificiale.

Definito che deve stare al timone della regolamentazione e monitoraggio della strategia sull’IA, si passa alla definizione economica degli investimenti, partendo dai 300.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la realizzazione di progetti sperimentali volti all’applicazione dell’Intelligenza Artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a cittadini e a imprese.

Molto interessante tutto l’art 22 ove il governo pone in previsione percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale.

Il diritto di autore

Negli obiettivi del Capo IV è immediato leggere tra le righe la necessità di contrastare i “deepfake”, cioè i contenuti audiovisivi che presentano come reali materiali o altri file che riproducono suoni voci e immagini in movimento, generati, modificati o alterati attraverso l’utilizzazione di sistemi di Intelligenza Artificiale. “Qualunque contenuto informativo diffuso da fornitori di servizi audiovisivi che, previa acquisizione del consenso dei titolari dei diritti, sia stato, attraverso l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, ovvero, anche parzialmente, modificato o alterato in modo tale da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, deve essere reso, chiaramente visibile e riconoscibile da parte degli utenti mediante inserimento di un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata purché chiaramente visibile e riconoscibile, con l’acronimo “IA”.

Le sanzioni

Come purtroppo sempre più spesso accade ogni tecnologia innovativa, oltre ad essere utilizzata per scopi leciti, può essere utilizzata anche per la commissione di reati mirati alla truffa, estorsione, insidia o controllo dell’individuo. Per questo motivo il DDL indica la variazione dell’art. 494 del codice penale al quale si viene ad aggiungere che «La pena è della reclusione da uno a tre anni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale».

Di pari passo tutti gli articoli, tipicamente legati ai reati informatici (612, 640, 648 nelle loro declinazioni bis, ter, quater etc) vengono aggiornati includendo, l’eventuale utilizzo dell’IA per la commissione del reato. Sicuramente quanto qui riportato è solo un accenno della revisione della normativa sostanziale e processuale vigente, che deve essere rivista in merito all’impiego fraudolento dell’IA.

L’Impatto sulle PMI

Detto tutto quanto sopra riportato, quale impatto ne può derivare per le PMI? Considerato in generale che allo stato attuale l’impiego dell’Intelligenza Artificiale, in termini principalmente di analisi e supporto che vanno dagli assistenti virtuali, alla computer vision, all’analisi predittiva passando dalla comprensione di immagini e contenuti può dare benefici a chiunque voglia efficientare attività d’ufficio, di ricerca informazioni o di sviluppo software (chatGPT e copilot insegnano). Doveroso valutare sempre e comunque i rischi di non far debordare il “supporto nel” con la “sostituzione” o la “copiatura” del lavoro da svolgere (la tecnologia al servizio dell’uomo e non viceversa). Per quanto riguarda le opportunità delle PMI, non come fruitori ma come promotori dell’IA, l’art. 21 del DDL ribadisce l’autorizzazione fino all’ammontare di un miliardo di euro l’assunzione di partecipazioni nel capitale di rischio direttamente o indirettamente, di PMI e imprese finalizzate alla creazione e allo sviluppo di campioni nazionali nei settori e nelle tecnologie indicate. E gli ambiti tecnologici su cui cimentarsi sono molteplici a partire dall’Intelligenza Artificiale, alla cybersicurezza e dal quantum computing alle telecomunicazioni e alle tecnologie per queste abilitanti, al fine di favorire lo sviluppo, la crescita e il consolidamento delle imprese operanti in tali settori.

Insomma, un’opportunità assolutamente di riguardo per le PMI, che rappresentano da sempre la spina dorsale dell’economia italiana, di partecipare ancora una volta in prima linea allo sviluppo ed alla crescita di competenze e servizi tecnologici del nostro paese.